SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AVVENUTE NEL CONTESTO LAVORATIVO DI INFOCAMERE (c.d. Whistleblowing) – CANALE INTERNO -
- Contesto
Nella presente pagina sono descritte le modalità con cui può essere effettuata la segnalazione di un illecito da colui che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito del contesto lavorativo di InfoCamere. La disciplina del c.d. Whistleblowing attua le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023.
- Soggetti che possono effettuare la segnalazione
La segnalazione può essere trasmessa dai seguenti soggetti:
- dipendenti di InfoCamere;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore di InfoCamere;
- dipendenti e collaboratori di soggetti a cui è affidata da InfoCamere la realizzazione di opere o la fornitura di beni e servizi:
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore di InfoCamere;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore di InfoCamere;
- rappresentanti dei soci, amministratori, direttori, componenti del collegio sindacale di InfoCamere.Ne deriva che il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’ente, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali, presenti o anche passate.
Può effettuare la segnalazione anche il soggetto che acquisisca le informazioni sulla violazione nell’ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
La disciplina del c.d. ”Whistleblowing” prevede una specifica tutela in caso di segnalazioni di illeciti avvenuti nell’ambito lavorativo, in modo che il segnalante stesso possa agire senza il timore di subire ritorsioni.- Oggetto della segnalazione
La segnalazione può riguardare una violazione, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità di InfoCamere S.C.p.A., quali:
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o
- le violazioni del modello organizzativo adottato da InfoCamere.Le segnalazioni non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro.
- Modalità di esercizio della segnalazione di violazioni
La segnalazione è effettuata in forma scritta, in forma orale o nell’ambito di un incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“ R.P.C.T.”).
La segnalazione in forma scritta è effettuata utilizzando la piattaforma resa disponibile da InfoCamere al link: https://infocamere.segnalazioni.net
La segnalazione in forma orale è effettuata anch’essa attraverso la piattaforma che consente anche l’invio di messaggi vocali.
La piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, secondo misure tecniche ed organizzative conformi al Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali. Si rinvia alla piattaforma per ogni ulteriore informazione sulle modalità di inoltro della segnalazione.
Le segnalazioni sono dirette R.P.C.T. coadiuvato dall’Organismo di Vigilanza, i quali sono competenti a conoscere le violazioni segnalate anche al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli eventi di corruzione. La piattaforma consente in particolare al R.P.C.T. di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria.
La segnalazione nell’ambito di un incontro con il R.P.C.T. avviene fissando il colloquio tramite la seguente casella di posta elettronica: resp.prev.corr.trasp@pec.infocamere.it.
InfoCamere ha inoltre adottato una procedura interna dedicata al “Whistleblowing” che, in conformità alla normativa vigente, intende assicurare in particolare che:
- l’identità del segnalante sia mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione, così come il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione;
- l’identità del segnalante non possa essere rivelata (nel caso di avvio di un procedimento disciplinare in cui l’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, il segnalante potrà decidere se dare o meno il proprio consenso alla rivelazione della sua identità affinché la sua segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento);
- la segnalazione sia sottratta al diritto di accesso ai dati di cui alla L.241/1990 (art. 22 e seguenti), nonché all’accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013: non può essere, pertanto, oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.
- l’identità del segnalante sia mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione, così come il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione;
- Oggetto della segnalazione
- Soggetti che possono effettuare la segnalazione